Accesso ai documenti

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I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, salvo quelli dichiarati riservati riguardanti la politica estera o interna dello Stato Italiano degli ultimi cinquant’anni e quelli contenenti dati personali o sensibili, rispettivamente degli ultimi quaranta e settanta anni, secondo quanto previsto dagli artt. 122-127 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio e del D.L. 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” (in G.U. 4 settembre 2018 n.205)​.

La consultazione dei documenti contenenti dati personali deve avvenire nel rispetto delle Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – 19 dicembre 2018

ESCLUSIONE TEMPORANEA DALLA CONSULTAZIONE
La Direzione dell’Archivio può escludere temporaneamente dalla consultazione e/o dalla fotoriproduzione i documenti qualora il loro stato di conservazione lo consigli

Ultimo aggiornamento

20 Gennaio 2022, 15:56